L’UE ha inoltre concluso che non sarebbe opportuno, a questo stadio, fissare a livello Ue una singola velocità di connessione a banda larga secondo le regole del servizio universale, date le fasi molto diverse di sviluppo delle reti di telecomunicazioni negli Stati membri, nonché i potenziali costi annessi. Tuttavia, gli Stati membri conservano la possibilità di includere, in casi giustificati, le connessioni a banda larga negli obblighi di servizio universale nazionale (OSU). Gli obblighi del servizio universale che garantirebbero l’accesso di base a Internet, l’accesso agli elenchi degli abbonati e ai servizi di consultazione, ai telefoni pubblici a pagamento e a misure speciali per le persone disabili, anche nelle zone rurali o periferiche o popolate da classi a basso reddito, sono stati adottati in Europa solamente dalla Finlandia, dalla Spagna e da Malta, che hanno inserito nel diritto nazionale a una velocità minima di banda larga.
«Voglio garantire che le regole del servizio universale facciano la loro parte nel portare i benefici dell’economia digitale ai cittadini europei, – ha affermato il commissario europeo per l’Agenda digitale, Neelie Kroes – evitando allo stesso tempo l’imposizione di un onere sproporzionato per il settore o un’indebita distorsione del mercato».
Bruxelles ha indicato inoltre altri orientamenti per aiutare gli Stati membri a rendere operative nel modo più efficace le norme di servizio universale: come la definizione dei criteri usati dagli Stati membri per definire la velocità minima di accesso a Internet da integrare nelle loro regolamentazioni nazionali sul servizio universale; i meccanismi di designazione dei fornitori del servizio universale; il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale; i meccanismi di finanziamento, incluse le eventuali garanzie destinate a evitare costi eccessivi per gli operatori; misure per gli utenti finali disabili.