Infuria la battaglia sui numeri del telecomando del digitale terrestre. Il Consiglio di Stato, ieri in un men che non si dica, accogliendo la richiesta dell’Autorità Garante per le comunicazioni, ha quindi sospeso in via d’urgenza la sentenza del Tar del Lazio che avrebbe annullato le disposizioni della delibera 366/10/CONS dell’Agcom sull’ordinamento automatico della numerazione dei canali della tv digitale. La sospensione sarà valida fino al 30 agosto quando la Quarta Sezione del Consiglio di Stato si riunirà in camera di consiglio per riesaminare l’istanza di sospensiva, successivamente dovrà decidere la causa anche nel merito.
Il provvedimento getta nuovamente nello scompiglio il comparto delle tv locali, ma per Agcom e DGTVi evita il sorgere di un nuovo caos nella selva di canali digitali. L’oggetto della contesa sono sicuramente i numeri 7, 8 e 9 del telecomando che le emittenti locali in alcuni regioni rivendicano, dopo che sono state assegnate dall’Autorità alle tv nazionali. La sentenza del Tar del Lazio ha disposto che non siano più i Corecom a stabilire le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti numeri, creando il panico tra gli ambienti televisivi. Ma il Consiglio di Stato ha sospeso tutto.
L’associazione delle tv locali Aeranti-Corallo esprime soddisfazione per la sospensione con un comunicato, ponendosi in netto contrasto con le posizioni del Comitato Radio Tv Locali promotore del ricorso:
Al riguardo l’Avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo (associazione di categoria che rappresenta oltre 320 tv locali) ha dichiarato: “Aeranti-Corallo esprime soddisfazione per il provvedimento di sospensione dell’esecutorietà della decisione del Tar Lazio disposto oggi nell’ambito del giudizio di appello proposto dall’Agcom avanti il Consiglio di Stato. Aeranti-Corallo, nei prossimi giorni interverrà in giudizio per sostenere la legittimità della delibera n. 366/10/CONS della Agcom. Il settore televisivo locale – ha proseguito Rossignoli – è, infatti, convinto che le graduatorie Corecom (basate sulla media dei fatturati dell’ultimo triennio, nonché sul numero e sulla tipologia dei lavoratori dipendenti delle tv locali), siano idonee a garantire, come richiesto dalla legge, le abitudini e le preferenze degli utenti e costituiscano un criterio oggettivo facilmente misurabile rispetto ad altri criteri (quali ad esempio la pre-sintonizzazione analogica, l’audience, l’area di servizio coperta o il radicamento sul territorio) i quali avrebbero a suo tempo richiesto la formulazione di nuove e apposite graduatorie con l’impiego di tempi procedimentali non compatibili con l’urgenza di definire le numerazioni nelle aree già digitalizzate.
Aeranti-Corallo auspica ora che il Consiglio di Stato accolga l’appello nel merito annullando la decisione del Tar Lazio.Infatti – ha proseguito Rossignoli – una eventuale nuova regolamentazione in materia (che dovrebbe essere emanata qualora la decisione del Tar Lazio venisse confermata) comporterebbe tempi di emanazione piuttosto lunghi, con evidente rischio – nel frattempo – di caoticità nella ricezione dei programmi televisivi. Inoltre – ha concluso Rossignoli – la mancanza di regolamentazione in materia di LCN comporterebbe un’inevitabile ritardo al processo di digitalizzazione televisiva nelle dieci regioni dove la transizione deve ancora avvenire, con grave danno anche per l’utenza.
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